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COVID-19

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SOSPENSIONE DELLE RATE DEL FINANZIAMENTO

Consumatori

La “Moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori”, promossa da Assofin nel corso del mese di Aprile 2020, scaduta lo scorso 30 settembre 2020 e a cui Compass Banca ha aderito a decorrere dal 4 Maggio 2020, era stata prorogata in considerazione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2021.  Non è più possibile, pertanto dopo il 31 marzo 2021 presentare nuove richieste di sospensione dei pagamenti. Compass Banca ha concesso, fino al 30 giugno 2021, la possibilità, per i clienti che avessero già richiesto ed ottenuto una sospensione dei pagamenti per una durata inferiore a sei mesi, di presentare una richiesta di prolungamento per una durata massima complessiva pari a sei mesi. Non è più possibile, pertanto, dopo il 30 giugno 2021, presentare richieste di prolungamento. In ogni caso di sospensione, al differimento delle rate verrà applicato il tasso di interesse (TAN) previsto dal contratto di finanziamento, senza la previsione di ulteriori oneri o commissioni.

  • Finanziamenti oggetto del prolungamento della sospensione

    Fino al 30 giugno 2021, era possibile chiedere il prolungamento fino ad un massimo di 6 mesi della sospensione dei pagamenti che sia stata già concessa, per un periodo inferiore a 6 mesi, prima della scadenza della “Moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori”, con riferimento ai finanziamenti, anche rimborsabili tramite cessione del quinto dello stipendio, purché stipulati fino al 20 aprile 2020, di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi che alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero in ritardo nei pagamenti.

  • Beneficiari del prolungamento della sospensione

    I titolari di contratti di credito ai consumatori che abbiano già usufruito della “Moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori” per un periodo inferiore a 6 mesi (e che abbiano avanzato richiesta di prolungamento entro il 30 giugno 2021) in quanto, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 31 marzo 2021, si trovavano in una situazione tra le seguenti:

    1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

    2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);

    3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni(Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

    4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato nel trimestre precedente quello della domanda di sospensione una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione deve essere stata autocertificata con le modalità previste dalla legge.

    5. Gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

  • Oneri per la sospensione

    L'accoglimento della richiesta di prolungamento della originaria sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. accodamento) per un periodo massimo complessivo di 6 mesi. L’accodamento delle rate sospese al termine del piano di rimborso comporterà altresì l’applicazione di interessi, maturati nel periodo di sospensione, calcolati al TAN contrattualmente pattuito. Al cliente non verranno addebitati ulteriori oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.

  • Info utili

    Se hai bisogno di ulteriori dettagli o informazioni relative al tuo finanziamento, alla modalità di rimborso delle rate, al pagamento dei bollettini postali, alle indicazioni relative alle nostre Filiali/Agenzie, ecco dove puoi trovare le risposte:

    1. Link alle pagine di info-SMS
    2. Link a pagina pagamento bollettini

Microimprese, piccole e medie Imprese (PMI)

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato con Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (in vigore dal 15 agosto 2020) e con Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (in vigore dal 1 gennaio 2021) riconosciuta formalmente l'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ha disposto per i soggetti titolari di mutui/finanziamenti rientranti nella categoria di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) - come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 20031 - aventi sede in Italia (inclusi i lavoratori autonomi e professionisti con partita IVA) il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei finanziamenti. La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha prorogato il termine della moratoria sino al 30 giugno 2021. Il termine per la presentazione delle richieste, tuttavia, è scaduto lo scorso 31 gennaio 2021. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (1 gennaio 2021), alle misure di sostegno previste dal Decreto “Cura Italia”, la proroga della moratoria (sino al 30 giugno 2021) opera automaticamente, senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, inoltrata a Compass Banca entro il 31 gennaio 2021 o, per le imprese del comparto turistico di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.

Si precisa, altresì, che in caso di richiesta già presentata ai sensi dell’art. 56 co. 2 lett. a) del Decreto “Cura Italia”, i titolari dei contratti “Fido Pos” e “Fido Affari” potranno godere della irrevocabilità del Fido fino al 30 giugno 2021.

Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, in vigore dal 26 maggio 2021, ha disposto una ulteriore proroga del termine delle misure di sostegno previste dall’art. 56 co. 2 del Decreto “Cura Italia” , fino al 31 dicembre 2021, riservata alle imprese già ammesse, alla data del 26 maggio 2021, alle predette misure di sostegno, che abbiano inoltrato alla Banca apposita richiesta di proroga entro il 15 giugno 2021.

In caso di esito positivo delle verifiche effettuate dalla Banca in merito alla comunicazione di richiesta proroga predetta, purché presentata, entro il 15 giugno 2021: i) i titolari dei finanziamenti godranno della sospensione del pagamento dell’intero importo delle rate, comprensive di capitale e di interessi - in quanto misura di maggior favore per la clientela - fino alla scadenza del 31 dicembre 2021, compresa; l’accodamento delle rate oggetto di sospensione, al termine del piano di ammortamento originariamente pattuito, non comporterà l’addebito di interessi di dilazione né di ulteriori oneri o commissioni e ii) i titolari dei contratti “Fido Pos” e “Fido Affari” potranno godere della irrevocabilità del Fido fino al 31 dicembre 2021.

FAQ

Ulteriori chiarimenti, con riferimento alle misure di sostegno riconosciute alle imprese,  sono disponibili sul sito del MEF e  con riferimento alla moratoria Assofin per il credito ai consumatori al seguente link.

 

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